Statuto della Società di Danza Imolese
Titolo I – Associazione
Art.1 – E’ costituita l’Associazione“Società di danza Imolese ” (d’ora in poi Associazione),la
quale è democratica e non ha scopo di lucro.
Art.2 – L’Associazione ha sede in Imola ( Bologna ) via degli Sminatori n° 28/a .
Art.3 – L’Associazione aderisce all’Associazione “Società di Danza” e ne riconosce gli scopi e le finalità.
Art.4 - Scopo principale dell’Associazione è la diffusione della cultura di danza nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d’arte, cultura e spettacolo.
Si rimanda a quanto indicato all’art. 2 dell’atto costitutivo per l’attività che potrà svolgere l’Associazione.
Titolo II – Soci
Art.5 - Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, enti, associazioni e circoli, tutti con diritto ad un solo voto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire riduzioni per particolari categorie di soci.
Art.6 - Per essere ammessi all’Associazione occorre inoltrare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo che la vaglierà ai fini dell’ammissione, pagare la tessera di iscrizione ed accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione.
Art.7 - Sono soci aderenti coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi. Sono soci onorari coloro che sono designati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze nel campo della cultura, dello spettacolo o nei confronti dell’ Associazione. Questi ultimi non sono tenuti al pagamento del contributo.
Art. 8 – La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo.
Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Art.9 - La qualifica di socio si perde per dimissione, esclusione, mancato versamento della quota associativa o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente. I casi di indegnità saranno sanciti dall’Assemblea dei soci.
Titolo III – Organi dell’Associazione
Art.10 - Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 11 – L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie; è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
E’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sul trasferimento della sede legale e sullo scioglimento dell’Associazione.
Art.12 - L’Assemblea dei soci è formata dai soci promotori e dagli altri soci aderenti, ammessi con tesseramento a carattere strettamente personale. L’elenco dei soci è tenuto dal Segretario generale su un apposito registro ed è controllabile in qualsiasi momento.
Art. 13 – La convocazione dell’Assemblea viene effettuata, almeno una volta all’anno, dal Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali delle sede sociale almeno otto giorni prima della convocazione; tale avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci.
Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.
Art.14 - Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati iscritti ed in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo nel caso di approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Le proposte che i soci intendono portare all’ordine del giorno dell’Assemblea generale devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea stessa. Le proposte saranno all’ordine del giorno se fatte da almeno un decimo dei soci.
Art.15 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da 3 (tre) membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, indirizzo di posta elettronica o altro mezzo idoneo da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; spetta pertanto al Consiglio Direttivo:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari,
- redigere il rendiconto economico-finanziario,
- predisporre eventuali regolamenti interni,
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale,
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione (progetti-studio, direzione artistica, percorsi formativi, ecc),
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale.
In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio Direttivo ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese sostenute concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
Art. 17 – In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno due volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo consiglio.
Art. 18 – Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Vice Presidente e un Segretario.
In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Titolo IV – Patrimonio ed esercizio sociale
Art.19 - Il patrimonio è costituito da:
a) quote associative;
b) erogazioni liberali di soci o di terzi;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli d’intrattenimento, attività ludiche quali feste, sottoscrizioni anche a premi;
e) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art.20 - L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre dell’anno in corso.
Titolo V – Scioglimento
Art.21 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo che dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VI – Clausola compromissoria
Art. 22 – Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 (sessanta) giorni dall’accettazione dell’arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell’arbitrato sarà Imola.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede l’Associazione.
Titolo VII – Norma finale
Art.23 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.